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			<title><![CDATA[Il nuovo accordo sulle formazioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro]]></title>
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			<category domain="https://www.ambientesicurezzaborgosesia.it/blog/index.php?category=Aggiornamenti_normativi"><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc#Ml18Xb" data-sfc-root="ep" jsuid="Z3wvg_l" data-hveid="CAIIAQgLEAA" data-complete="true" data-processed="true" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><div>Introduzione</div><div>Con ampio ritardo rispetto alla data inizialmente prevista (ovvero il 30.6.2022) e dopo diversi rinvii, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato il nuovo Accordo che rivede in maniera sostanziale la formazione in materia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e che rappresenta un’importante opera di evoluzione, unificazione ed abrogazione dei precedenti Accordi, ovvero: </div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Accordo del 21 dicembre 2011: che stabiliva la formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Accordo del 21 dicembre 2011: relativo ai corsi di formazione per il Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Accordo del 22 febbraio 2012: che riguardava le attrezzature di lavoro per cui è richiesta specifica abilitazione degli operatori.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Accordo del 25 luglio 2012: sulle linee applicative degli Accordi precedenti.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Accordo del 7 luglio 2016: sui criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione. </span></li></ul></div><div>Il documento, ad oggi in via di pubblicazione (e quindi con possibilità di modifiche dell’ultima ora) e lungamento atteso da giuristi e addetti ai lavori, introduce rilevanti modifiche alla disciplina di cui all’art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. 215/2021, ponendo l’accento sulla necessità di accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi, nello spirito di maggiore uniformità ed efficacia.</div><div>Senza volere entrare nel merito dell’effettivo raggiungimento dello sfidante obiettivo qualitativo prefissato, lo scopo della presente analisi è quello di approfondire i principali cambiamenti introdotti dal nuovo Accordo, evidenziando anche le differenze rispetto ai precedenti e fornendo un primo quadro sintetico del risultato complessivo, con riserva di approfondire con specifici focus.</div><div>Le principali innovazioni</div><div><strong>Definizione dei requisiti del Soggetto formatore</strong></div><div>Tra le novità di maggiore rilievo, spicca la ridefinizione dei requisiti richiesti ai Soggetti formatori. </div><div>Al punto 1 della Parte I dell’Accordo, vengono individuate 3 categorie distinte di soggetti formatori per la formazione e l’aggiornamento, (inclusi seminari e convegni), ovvero: </div><div><ol><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">soggetti istituzionali;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">soggetti accreditati (in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Per i corsi di cui all’Accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata. In deroga a quanto sopra, per erogare i corsi di formazione Lavoratori, Preposti e Dirigenti è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I dell’Accordo);</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Altri soggetti.</span></li></ol></div><div>Con atto successivo, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. </div><div>Con lo stesso atto si potrà procedere all’istituzione di un apposito repertorio/elenco nazionale.</div><div>Il nuovo Accordo stabilisce inoltre criteri più stringenti per i soggetti direttamente collegati a Organismi Paritetici e Associazioni sindacali.</div><div><strong>Organizzazione e gestione dei corsi</strong></div><div>Un’altra innovazione degna di nota è rappresentata dall’introduzione, al punto 3 della Parte I, dell’obbligo di progettare formalmente le attività formative, al fine di garantire una maggiore strutturazione del processo:</div><div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">“</span><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></i><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></i><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></i><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">elettronico;</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></i><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> </span></i><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">nonché per i corsi di aggiornamento;</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">f) predisporre il verbale della verifica finale;</span></i></div><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">g) predisporre l’attestato di formazione</span></i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">”.</span></div></blockquote></div><div>La parte IV dell’Accordo invita i Soggetti formatori ad un approccio sistemico ed all’adozione di modelli organizzativi interni attraverso l’implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento della stessa. Il riferimento metodologico e concettuale per la gestione di tali processi viene individuato nel ciclo “PDCA” di Deming (Plan, Do, Check, Act). </div><div>Il processo di formazione deve, dunque, passare attraverso le fasi di:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Analisi dei fabbisogni formativi e contesto; </span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Progettazione;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Erogazione;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione; </span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.</span></li></ul></div><div>Il “documento progettuale”, o progetto formativo, dovrà contenere il “<i>dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa</i>”.</div><div>Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale.</span></li></ul></div><div>Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">gli obiettivi e risultati attesi;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">l’articolazione oraria delle unità didattiche;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">la strategia formativa e le metodologie didattiche;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le azioni di tutoraggio.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le specifiche per il controllo e la verifica:</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">di gradimento);</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">riguarda le verifiche intermedie che finali).</span></li></ul></div><div><strong>Modifiche agli attestati</strong></div><div>Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di formazione devono ora includere il codice fiscale del partecipante e riportare obbligatoriamente le equipollenze. Tali disposizioni mirano a migliorare la trasparenza e la legalità delle certificazioni anche all’esito dei gravi casi di contraffazione degli attestati accertati nel recente passato dall’Autorità.</div><div><strong>Formazione Datori di lavoro per propri Lavoratori Dirigenti e Preposti</strong></div><div>Per quanto riguarda i Datori di lavoro, l’Accordo introduce alcune disposizioni che semplificano il processo formativo. Il Datore di lavoro che organizza direttamente la formazione per i propri Lavoratori, Dirigenti e Preposti è esonerato dai requisiti imposti ai Soggetti formatori. </div><div><strong>Formazione Datori di Lavoro</strong></div><div>Trattasi della principale novità attesa dal nuovo Accordo.</div><div>Il nuovo percorso didattico di 16 ore viene suddiviso in:</div><div><ol><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Modulo giuridico (speculare al novellato Modulo giuridico per il dirigente, a cui si fa rimando per le principali novità);</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">un ampio Modulo denominato “Organizzazione e gestione della SSL”, tra cui spicca, tra l’altro, un focus specifico sul processo di valutazione dei rischi e sui contenuti dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008, in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione (previsto, pur in modalità meno dettagliata, anche nel relativo Modulo per Dirigenti), ma anche il riferimento ai “Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza” ed alle “Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione”.</span></li></ol></div><div>Di seguito gli obiettivi formativi per il Datore di lavoro definiti dall’Accordo:</div><div><ol><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di Datore di lavoro;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al Datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.</span></li></ol></div><div><strong>Formazione Datori di Lavoro – RSPP</strong></div><div>Il nuovo Accordo modifica la formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. </div><div>Le regole del 2011 prevedevano corsi differenti per attività a rischio basso (16 ore), medio (32 ore) e alto (48 ore) basati sul codice ATECO o sul livello di rischio aziendale. </div><div>Ora il corso è unico, di 8 ore, sommate a ulteriori 16 ore obbligatorie per tutti i Datori di lavoro. </div><div>Tuttavia, nei settori Pesca, Agricoltura, Edilizia, Chimico e Petrolchimico sono previsti moduli aggiuntivi sempre obbligatori.</div><div><strong>Novità per la formazione di Dirigenti e Preposti</strong></div><div>La formazione per Dirigenti e Preposti viene rivista nei contenuti; di seguito i principali spunti di interesse.</div><div><strong>Preposti</strong> </div><div>Il corso passa da 8 a 12 ore, nella scia del focus di normativa e giurisprudenza su quella che viene considerata la figura chiave in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende. </div><div>Viene specificato che al corso per Preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per Lavoratori. </div><div>Diversamente dall’Accordo precedente, il percorso formativo per Preposti viene suddiviso in Moduli (1. Giuridico normativo, 2. Gestione e Organizzazione della sicurezza, 3. Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei Lavoratori delle attività, 4. Comunicazione ed informazione). </div><div>All’interno del Modulo giuridico normativo vengono introdotti i “nuovi” temi (a dire il vero già ampiamente trattati nella prassi) della “individuazione del Preposto” e del “Preposto di fatto ed effettività dei ruoli”. </div><div>Il concetto di “effettività”, di matrice giurisprudenziale, viene dunque fatto proprio da una fonte, pur non avente forza di legge, riconosciuta come strumento di raccordo normativo con effetto vincolante per le parti coinvolte. </div><div>I nuovi contenuti trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di far comprendere al Preposto l’ineluttabilità del ruolo prevenzionistico in presenza del ruolo – anche solo di fatto – organizzativo. </div><div>La previsione non ha, peraltro, un contenuto particolarmente innovativo, dal momento che l’analisi delle novità introdotte dalla L. 215/2021 e del valore ricognitivo e non costitutivo dell’individuazione, sono già da tempo oggetto di trattazione nell’ambito della formazione dei Preposti.</div><div>Medesimo ragionamento può essere condotto in relazione alla “novità” relativa alle tematiche degli “Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione” e della “gestione del rischio interferenziale e il DUVRI”. </div><div>Trattasi, infatti, di aspetti rilevantissimi, già peraltro previsti per la formazione dei Dirigenti (corretto quindi che siano estati esplicitati come obbligatori anche per i Preposti), da tempo divenuti, nella prassi, oggetto di approfondita trattazione da parte dei formatori, con riferimento particolare alla declinazione del rapporto tra il dovere di sovrintendenza e vigilanza e la presenza di appalti interni o esterni.</div><div>Il Modulo giuridico normativo viene, infine, integrato con un ulteriore contenuto denominato “l’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati”. </div><div>Anche in questo caso, trattasi di una naturale evoluzione desunta dalla prassi, che vede l’interpretazione del combinato disposto di cui alle lettere A), F) ed F-<i>bis</i>) dell’art. 19 nella corretta individuazione, ricezione, segnalazione e gestione di 1. <i>unsafe acts</i>, 2. <i>unsafe conditions</i> e 3. <i>near-misses</i> da parte del Preposto.</div><div><strong>Dirigenti</strong></div><div>All’interno del Modulo giuridico normativo della formazione per i Dirigenti vengono mantenuti i punti relativi al sistema legislativo, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale, alla delega di funzioni ed alle responsabilità civili, penali ed amministrative (leggasi <i>ex</i> D.Lgs. 231/2001). </div><div>Vengono, inoltre, introdotti due contenuti, inediti e particolarmente delicati in quanto attinenti a tematiche psico-sociali, relativi:</div><div><ol><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">alla prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro), che diviene contenuto obbligatorio anche per la formazione del RSPP; </span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">all’inserimento di Lavoratori disabili (riferimento al D.Lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3-</span><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">bis</span></i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">), D.L. 76/2013 (art. 9, c. 4-</span><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">ter</span></i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">) convertito con L. 99/2013), estraneo, invece alla formazione del RSPP. </span></li></ol></div><div>Il Modulo 2 “gestione ed organizzazione della sicurezza” perde il punto relativo ai contratti di appalto e DUVRI, che viene traslato nel Modulo 3. </div><div>Scompare, opportunamente, l’oscuro punto relativo alla “gestione della documentazione tecnico – amministrativa”, di cui non era mai stato chiarito il reale contenuto applicativo, che resta solo nel corso “per Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008”.</div><div>Il Modulo 3 viene rivoluzionato sin dal titolo, che passa da “Individuazione e valutazione dei rischi” a “Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro”. </div><div>Ciò avviene coerentemente alla creazione dello specifico percorso didattico per il Datore di lavoro, al quale, solo, viene dedicato il punto relativo alla valutazione dei rischi, in quanto obbligo non delegabile.</div><div>Ai Dirigenti restano, invece i seguenti argomenti:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Importanza della sorveglianza sanitaria;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.</span></li></ul></div><div><strong>Il Modulo “Cantieri”</strong></div><div>Tanto per i Datori di Lavoro quanto per i Dirigenti dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili (come definiti dall’art. 89 e dall’Allegato X D.Lgs. 81/2008), viene introdotto un Modulo aggiuntivo della durata minima di 6 ore dedicato espressamente alle attività rientranti nel Titolo IV D.Lgs. 81/2008 che integra gli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-<i>ter</i>, D.Lgs. 81/2008.</div><div>Trattati di una novità rilevante ed opportuna, che tratta i seguenti argomenti:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti; </span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 D.Lgs. 81/2008;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Gli obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti di cui all’art. 96 D.Lgs. 81/2008; </span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il cronoprogramma dei lavori;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Esempi e analisi di un PSC;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Esempi e analisi di un POS. </span></li></ul></div><div><strong>Durata dei corsi</strong></div><div>La durata minima dei corsi subisce alcune modifiche. </div><div>Il corso per Preposti, come detto, viene esteso da 8 a 12 ore, mentre quello per Dirigenti, pur ridotto da 16 a 12 ore, prevede un’aggiunta di 6 ore specifiche per i cantieri (ove applicabile). </div><div><strong>Nuovi Moduli e Attrezzature</strong></div><div>Il punto 8 della Parte II tratta dei corsi per “l’abilitazione degli operatori per le attrezzature” per cui essa è richiesta. Viene specificato che l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal titolo III D.Lgs. 81/2008. </div><div>Tra le novità, si segnala l’introduzione di un Modulo pratico (di 6 ore) dedicato ai carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori telescopici con funzioni aggiuntive di sollevamento di carichi sospesi e di persone (6 ore), oltre all’aggiunta di attrezzature quali carro raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali e carriponte. </div><div>I Moduli giuridico-normativi per le attrezzature vengono eliminati, mentre quelli teorici sono ampliati.</div><div><strong>Formazione per Ambienti confinati e sospetti di inquinamento</strong></div><div>Pur essendo la formazione in relazione agli Ambienti confinati estranea al D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo interviene in materia, definendo “gli obblighi formativi di cui all’art.2, lett. d), DPR 177/2011”, stabilendo una durata minima di 12 ore suddivisa in un Modulo tecnico-giuridico di 4 ore ed una parte pratica da 8 con simulazione sull’utilizzo dei dispositivi.</div><div>Senza poter entrare, in questa sede, nel merito delle criticità storicamente connesse alla disciplina della specifica tematica (tutt’oggi disciplinata da una “norma ponte” in materia di qualificazione delle imprese – cfr. art. 1, commi 1 e 2, DPR 177/2011 – e dagli artt. 66 e 121 e Allegato IV punto 3 D.Lgs. 81/2008, che non forniscono una definizione di ambiente confinato e sospetto di inquinamento), né della completezza del percorso formativo così delineato, si rileva che l’Accordo va a colmare opportunamente un vuoto di disciplina che aveva necessità di essere risolto.</div><div><strong>Restrizioni sulle modalità di erogazione</strong></div><div>Numerose restrizioni vengono introdotte sulle modalità di erogazione delle attività formative. È vietato, ad esempio, l’uso del cellulare per partecipare ai corsi in videoconferenza. La formazione teorica relativa alle attrezzature non può essere erogata in videoconferenza, mentre la formazione per Datori di lavoro SPP è esclusa dalle modalità e-learning.</div><div><strong>Scadenze e aggiornamenti</strong></div><div>Le disposizioni prevedono che la scadenza dei corsi decorra dalla data indicata sull’attestato. Inoltre, è confermato l’aggiornamento almeno biennale per i Preposti (minimo 6 ore) e previsto un aggiornamento almeno quinquennale per i Datori di lavoro, i Dirigenti (minimo 6 ore) e il Datore di Lavoro RSPP (minimo 6 ore).</div><div>Viene precisato, per i preposti che l’aggiornamento debba essere effettuato ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.</div><div>L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato, fatta eccezione per l’aggiornamento di Lavoratori, Preposti, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008.</div><div>Viene chiarito che l’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.</div><div><strong>Equipollenze e modifiche</strong></div><div>Il nuovo Accordo introduce anche una serie di esoneri e riforme relative ai corsi. Ad esempio, i Dirigenti sono esonerati dal corso destinato ai Datori di lavoro, mentre alcune equipollenze tra corsi vengono modificate o eliminate. </div><div><strong>Verifica della formazione</strong></div><div>Il punto 7 dell’Accordo tratta della verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo processo è fondamentale per assicurare che le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione siano effettivamente applicate nel contesto lavorativo. La valutazione dell’efficacia della formazione deve essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e deve constatare l’applicazione al lavoro delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti.</div><div>Il Datore di lavoro, eventualmente con il supporto del RSPP, può utilizzare diverse modalità per verificare l’efficacia della formazione:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Analisi infortunistica aziendale: Misurare l’incidenza degli infortuni prima e dopo l’intervento formativo, inclusi i “mancati infortuni”. Questa analisi permette di valutare se la formazione ha contribuito a ridurre gli incidenti sul lavoro;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Questionari da somministrare al personale: Utilizzare questionari di autovalutazione per valutare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei Lavoratori. I questionari possono riguardare la percezione del pericolo, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali e la percezione dell’esperienza formativa;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Check list di valutazione: Utilizzare check list per osservare i comportamenti dei Lavoratori e verificare se adottano comportamenti sicuri. Gli elementi da osservare possono includere l’uso dei DPI, il corretto utilizzo delle attrezzature e il rispetto delle procedure di lavoro.</span></li></ul></div><div><strong>La disciplina transitoria</strong></div><div>Al fine di agevolare l’adeguamento alle nuove norme, il documento prevede una corposa serie di disposizioni transitorie (Parte VII punto 2). </div><div>Tra queste, si segnala la possibilità di erogare i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008 (per Coordinatori) per un periodo di 12 mesi.</div><div>I Datori di Lavoro &nbsp;sono tenuti a frequentare il relativo corso di formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore.</div><div><strong>Riconoscimento formazione pregressa</strong></div><div><strong>a) Datore di lavoro</strong></div><div>I corsi di formazione per Datori di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del nuovo documento, sono riconosciuti (non è chiaro se con il termine “conformi” si intenda una identità sia di contenuti che di durata).</div><div><strong>b) Dirigenti e Preposti</strong></div><div>Per i Dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.</div><div>Medesima validità hanno i corsi per Preposti effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ma per i Preposti per i quali il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore. </div><div><strong>c) Nuove Attrezzature e Ambienti Confinati </strong></div><div>La formazione dovrà essere conclusa entro 12 mesi dall’entrata in vigore.</div><div>Sono riconosciuti i corsi di formazione per ambienti confinati o s.d.i. e per le attrezzature non già disciplinate da precedenti accordi purché i contenuti siano “conformi al presente Accordo”.</div></div><div data-sfc-cp="" jsaction="" jscontroller="TDBkbc#Ml18Xb" data-sfc-root="ep" jsuid="Z3wvg_3u" data-hveid="CAIIAQgeEAA" data-complete="true" data-processed="true" aria-owns="action-menu-parent-container" data-copy-service-computed-style="font-family: &quot;Google Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 12px 0px 16px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(10, 10, 10);"><!--TgQPHd|||[[&quot;https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/faq-accordo-stato-regioni-27032026&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;FAQ Accordo Stato Regioni - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali&quot;,&quot;Durante il periodo transitorio di 12 mesi successivo all&#39;entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito avviare corsi di formazione secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati...&quot;,null,&quot;Ministero del Lavoro e delle Politiche&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.lavoro.gov.it\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1785770357198554,134054317,1747093832],null,null,null,null,[[2,1,29]]],null,&quot;d8b8a58a-0c06-4104-afbd-2540982cd472&quot;]]--></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Preposti]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.ambientesicurezzaborgosesia.it/blog/index.php?category=Aggiornamenti_normativi"><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><b>Introduzione</b></div><div>Il Preposto &nbsp;definito dal D.Lgs 81/2008 come</div><div><blockquote><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei </span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">lavoratori</span><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”</span></div></blockquote></div><div>è una figura essenziale e sempre più centrale all’interno del sistema di prevenzione e protezione aziendale.</div><div>Il preposto ha obblighi specifici e non delegabili disciplinati in modo dettagliato dall’<strong>art. 19 del D.Lgs. 81/08</strong> come modificato Legge 215/2021 tra cui:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Sovraintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Intervenire per correggere comportamenti pericolosi o non conformi;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Sospendere l’attività in caso di pericolo grave e immediato;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Segnalare anomalie, non conformità o situazioni di rischio al datore di lavoro;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Garantire che i lavoratori facciano uso corretto dei DPI e rispettino le procedure operative;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Frequentare i corsi di formazione previsti dall’articolo 37.</span></li></ul></div><div>L’omissione di tali obblighi comporta responsabilità dirette, anche di tipo penale.</div><div><b>FORMAZIONE NUOVO ASR2025</b></div><div>Attraverso il corso i preposti dovranno essere in grado di svolgere le funzioni e i compiti a loro attribuiti dalla normativa (dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08) acquisendo <strong>consapevolezza delle loro azioni</strong> e le conseguenti <strong>responsabilità</strong> del ruolo.<br>Il corso in oggetto è <strong>valido anche per gli obblighi formativi ex art.97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008- impresa affidataria -per la figura del preposto</strong>.</div><div><b>NOVITÀ </b></div><div>Le novità più significative introdotte dall’ASR 17/04/2025 riguardano la <strong>durata minima</strong> della formazione, che passa da 8 ore a 12 ore, e la periodicità dell’aggiornamento formativo, che passa da quinquennale a biennale.</div><div>La formazione per preposti <b>non</b> può essere svolta in modalità <strong>e-learning</strong>, ma solo in presenza o in videoconferenza sincrona.</div><div><b>SOGGETTO FORMATORE</b></div><div>I corsi di prima formazione e aggiornamento per preposti possono essere organizzati da:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Soggetti formatori “istituzionali”;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Soggetti formatori “accreditati”;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Altri soggetti (i fondi interprofessionali di settore se erogatori diretti di formazione, gli Organismi Paritetici, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Datore di lavoro: limitatamente nei confronti dei propri preposti e a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.</span></li></ul></div><div><b>DOCENTE FORMATORE </b></div><div>Docenti in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013.<br><br>Datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 – DL RSPP – limitatamente nei riguardi dei propri lavoratori preposti </div><div><b>OBIETTIVI DEL CORSO</b></div><div>Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in Cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.</span></li></ul></div><div><strong>MODALITA’ DI EROGAZIONE</strong></div><div>Il corso per preposti – sia prima formazione che aggiornamento – può essere erogato solo in presenza o in videoconferenza sincrona, non è ammessa la modalità e-learning.</div><div><b>CORSO DI PRIMA FORMAZIONE</b></div><div>Al corso si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori.</div><div>Durata minima <strong>12 ore.</strong><br><b><i><br></i></b><b>Modulo Giuridico Normativo</b><b><i><br></i></b><i></i></div><div>OBIETTIVI FORMATIVI:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.</span></i></li></ul></div><div>CONTENUTI DEL MODULO:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Individuazione del preposto; </span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">preposto di fatto ed effettività del ruolo;</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">compiti e obblighi del preposto;</span></i></li><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.</span></i></li></ul></div><div><b>Modulo Gestione e organizzazione della sicurezza</b></div><div>OBIETTIVI FORMATIVI:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far acquisire le competenze per: sovraintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare.</span></i></li><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative</span></i></li></ul></div><div>CONTENUTI DEL MODULO:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"> Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.</span></li></ul></div><div><b>Modulo Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività</b></div><div>OBIETTIVI FORMATIVI:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione.</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d’opera e somministrazione ed i relativi subappalti</span></i></li><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto.</span></i></li></ul></div><div>CONTENUTI DEL MODULO:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;</span></i></li></ul></div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">L’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.</span></i></li></ul></div><div><b>Modulo Comunicazione e informazione</b><b><i><br></i></b><i></i></div><div>OBIETTIVI FORMATIVI:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.</span></i></li></ul></div><div>CONTENUTI DEL MODULO:</div><div><ul><li aria-level="1"><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.</span></i></li></ul></div><div>L’ASR prevede l’obbligo di somministrazione di una verifica finale. </div><div>La verifica può essere:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Test: somministrabile al termine del corso o in itinere; minimo 30 domande ciascuna &nbsp;con almeno 3 risposte alternative.</span><br><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Il test si intende superato con esito positivo rispondendo correttamente ad almeno il 70% delle domande.</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Colloquio individuale</span></li></ul></div><div><b>CORSO DI AGGIORNAMENTO</b></div><div>L’aggiornamento deve essere fatto con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.</div><div>L’accordo stabilisce che:</div><div><blockquote><div><em><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore (quindi prima del 24/05/2023) dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi (quindi entro il 24/05/2026).</span></em></div></blockquote></div><div>Rimane un dubbio interpretativo per chi abbia frequentato un corso di prima formazione o di aggiornamento nel periodo tra il 24/05/2023 e il 24/05/2025. Leggendo alla lettera il testo dell’accordo, queste figure dovranno aggiornarsi entro 2 anni dalla data del corso svolto. Questo però crea disparità fra chi ha fatto il corso ad esempio nell’aprile 2023 che avrebbe tempo fino al 24/05/2026 e chi ha fatto il corso nel giugno 2023 che si troverebbe con l’aggiornamento da fare entro giugno 2025.</div><div>Ci sono indicazioni per cui ci sarebbe tempo fino al 2027: </div><div><blockquote><div><i><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">I preposti che abbiano frequentato il corso di formazione da meno di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR la frequenza dell’aggiornamento è quella definita dall’articolo 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni).</span></i></div></blockquote></div><div><strong>In concreto:</strong></div><div>per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025 (punto b), si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR.</div><div><strong><span class="imUl">Rif. FAQ n° 17 del documento del 31/07/2025 trasmesso dalla Commissione Salute della Regione Emilia-Romagna al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato-Regioni (LINK)</span></strong></div><div>In attesa di una circolare di chiarimento si consiglia di essere cautelativi e fare l’aggiornamento entro 2 anni dall’ultimo corso.</div><div>CONTENUTI DEL MODULO DI AGGIORNAMENTO:</div><div>Riguardo i contenuti del corso, è da considerare la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita la propria funzione in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.</div><div>L’ASR stabilisce inoltre che in fase di aggiornamento si dovranno trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti su diversi argomenti tra cui – a titolo non esaustivo:</div><div><ul><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">modifiche normative</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;</span></li><li aria-level="1"><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">fonti di rischio e relative misure di prevenzione.</span></li></ul></div><div>Si dovrà sempre tenere conto nella definizione dei contenuti della tipologia di aula, delle competenze già possedute dai preposti e delle modifiche – normative, tecnologiche ecc – intervenute dal corso precedentemente fruito dai discenti.</div><div>L’ASR prevede anche per il corso di aggiornamento l’obbligo di somministrazione di una verifica finale. </div><div><b>FORMAZIONE PREGRESSA</b></div><div>L’ASR riconosce un credito formativo totale per tutti i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’ASR 21/12/2011.</div><div><b>DISPOSIZIONE TRANSITORIA</b></div><div>In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo (quindi entro il 23/05/2026), possono essere avviati corsi secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011.</div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:00:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Corso carroponte]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.ambientesicurezzaborgosesia.it/blog/index.php?category=Aggiornamenti_normativi"><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><strong>INTRODUZIONE</strong></div><div>L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (ASR2025 da qui in poi) definisce i contenuti e la durata minimi dei corsi per<em> LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRIPONTE</em>.</div><div><strong>DEFINIZIONE DI CARROPONTE</strong></div><div>La definizione di carroponte riportata nell’Allegato II ha suscitato subito una serie di dubbi in merito alla gru a bandiera che una lettura “testuale” sembra portare a dire che la gru a bandiera è ricompresa nella definizione di carroponte</div><div><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"><span class="cf1">Vai punto esatto dell’Accordo: Allegato II, definizione carroponte</span></span></div><div>Rimandiamo ad un altro percorso di lettura questo argomento data la sua ampiezza e la rapida evoluzione di FAQ e chiarimenti.</div><div><strong>FORMAZIONE PREGRESSA</strong></div><div>Fortunatamente già da un decennio la formazione e addestramento per chi utilizza il carroponte viene fatta pertanto le aziende si trovano nella necessità di mappare i corsi già fatti dai propri lavoratori e definire se sia riconoscibile come formazione pregressa (e quindi solo da aggiornare) oppure no (e quindi con necessità del corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025).</div><div>Il riferimento è nella Parte VII, punto 2 che cita:</div><div><blockquote><div><em><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, (ndr: macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.</span></em></div></blockquote></div><div>Va evidenziato che nulla si dice in merito alla durata, quindi è sufficiente verificare se i contenuti sono conformi: ciò è possibile se sugli attestati è riportato in modo chiaro e dettagliato il programma del corso, diversamente mancano gli elementi per fare questa valutazione.</div><div>Tutto ciò vale per i corsi fatti prima del 24/05/2025 e da non oltre 10 anni.</div><div><strong>OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO</strong></div><div>L’ASR2025 prevede un aggiornamento ogni 5 anni, anche per i corsi fatti in precedenza e riconosciuti come formazione pregressa (vedi sopra).</div><div>E’ interessante inoltre la seguente previsione normativa:</div><div><blockquote><div><em><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.</span></em></div><div><em><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.</span></em></div></blockquote></div><div><strong>STRATEGIA PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL’ACCORDO</strong></div><div>In questa fase in cui è necessario per l’azienda capire come approcciare il passato e il futuro si consiglia di procedere come segue.</div><div>Mappare tutti i corsi di formazione facendo una prima selezione rapida: tutti i lavoratori con corsi fatti da oltre 10 anni e mai aggiornati o aggiornati senza prova pratica dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025.</div><div>Poi si passa a valutare i contenuti degli altri corsi che verranno divisi in due gruppi:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Corsi conformi ASR2025 (sia prima formazione che aggiornamenti successivi)</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Corsi NON conformi ASR2025: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di prima formazione da 10 ore previsto da ASR2025</span></li></ul></div><div>Riguardo ai corsi conformi ASR2025 verranno divisi in due gruppi:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Corsi erogati da più di 5 anni: questi lavoratori dovranno fare quanto prima il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Corsi erogati da meno di 5 anni: questi lavoratori, entro 5 anni dalla data del corso, dovranno fare il corso di aggiornamento da 4 ore previsto da ASR2025</span></li></ul></div><div><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE</strong></div><div>Il corso prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore uguale per tutti i tipi di carroponte e tre moduli pratici in base alla tipologia di comando del carroponte:</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica (7 ore) per carroponte/gru a cavalletto con entrambi i tipi di comando (cabina e pensile/radiocomando)</span></li></ul></div><div>LINK al punto esatto dell’Accordo <strong><span style="text-decoration-line: initial; text-decoration-thickness: 1px;" class="cf3">(8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte)</span></strong></div><div><strong>CONTENUTI DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO</strong></div><div>Durata minima 4 ore di parte pratica, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative ed evoluzioni tecniche.</div><div>Come spesso accade con gli Accordi Stato-Regione ben poco viene detto in merito ai contenuti dei corsi di aggiornamento. In questo caso la guida è il progetto formativo che dovrà tenere conto della realtà aziendale, delle competenze in ingresso dei lavoratori, delle novità tecnologiche, organizzative e normative rispetto al corso precedentemente seguito dai lavoratori.</div><div><strong>REQUISITI DEI DOCENTI</strong></div><div>Per il modulo teorico-tecnico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che una e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 30 allievi.</div><div>Per il modulo pratico i docenti devono possedere i requisiti da formatore per la sicurezza di cui al DI 2013 oltre che esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione dell’attrezzatura. E’ previsto un docente per un gruppo di massimo 6 allievi.</div><div><strong>MODALITA’ DI EROGAZIONE</strong></div><div>Il corso per ambienti confinati può essere erogato solo in presenza; le modalità e-learning e videoconferenza sincrona non sono ammesse, neanche per il modulo teorico.</div><div><strong>SICUREZZA DURANTE IL CORSO</strong></div><div>L’attrezzatura da usare per il corso, che sia in azienda o in campo prove, dovrà essere idonea all’uso e sottoposta alle regolari manutenzioni e verifiche, compresi gli accessori sottogancio.</div><div>Dovranno essere messi a disposizione oggetti da sollevare, possibilmente di forme differenti e con modalità di imbrago differenti.</div><div>Nell’area di movimentazione del carroponte non dovranno essere presenti altre attività o anche solo il passaggio di persone. I partecipanti dovranno indossare i DPI previsti dalla propria mansione.</div><div><strong>COMPLETAMENTO DEL PERCORSO</strong></div><div>Qualora l’attrezzatura usata durante il corso non sia esattamente quella usata dal lavoratore (o non sia l’unica usata dal lavoratore) è necessario che il Datore di Lavoro preveda un addestramento aggiuntivo fatto sul logo di lavoro con ognuna delle attrezzature che userà il lavoratore; l’addestramento può essere fatto da un lavoratore esperto e va registrato.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:59:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Elenco sintetico dei corsi di formazione]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.ambientesicurezzaborgosesia.it/blog/index.php?category=Aggiornamenti_normativi"><![CDATA[Aggiornamenti normativi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>In questa sezione sono presenti i <strong>principali corsi di formazione</strong> estratti dal testo ufficiale di <span style="text-decoration-line: initial; text-decoration-thickness: 1px;" class="cf1">Legge Accordo Stato Regioni 17 Aprile 2025</span>, con la durata relativa (ove specificata) e rimando al paragrafo specifico in cui essi vengono trattati.</div><div><strong>Corso per lavoratori</strong></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo <strong>generale:</strong></span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">4 ore</span><u></u></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo <strong>specifico</strong></span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">:</span><ul type="disc"><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">4 ore per i settori della classe di rischio basso;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">8 ore per i settori della classe di rischio medio;</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">12 ore per i settori della classe di rischio alto;</span></li></ul></li></ul></div><div><strong>Corso per preposti</strong> (solo dopo aver svolto i corsi precedenti per lavoratori)</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">4 Moduli, durata non definita</span></li></ul></div><div><strong>Corso per dirigente</strong></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo <strong>generale:</strong></span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo aggiuntivo “<strong>Cantieri</strong>“:</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">6 ore</span></li></ul></div><div><strong>Corso per datore di lavoro</strong></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo <strong>generale</strong>, 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo aggiuntivo “<strong>Cantieri</strong>“, 6 ore</span></li></ul></div><div>Corso per Datore di Lavoro che Svolge Direttamente i Compiti di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai Sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. N. 81/2008</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo comune:</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Moduli tecnici-integrativi:</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo integrativo 2: Pesca 12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo integrativo 3: Costruzioni 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico 16 ore</span></li></ul></li></ul></div><div>Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai Sensi dell’Art. 32 del D.Lgs N. 81/2008</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo A:</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Durata minima complessiva 28 ore</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA A1 – 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA A2 – 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA A3 – 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA A4 – 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA A5 – 4 ore</span></li></ul></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">: modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP1: Agricoltura–Silvicoltura-Zootecnia 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP2 Pesca: 12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP3 Costruzioni: 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP4: Sanità residenziale 12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP5: Chimico – Petrolchimico 16 ore</span></li></ul></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Articolazione dei contenuti minimi del modulo B</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">comune a tutti i settori produttivi: 48 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Articolazione dei contenuti minimi moduli B di specializzazione</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP2: Pesca 12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP3: Costruzioni 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP4: Sanità residenziale 12 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo B-SP5: Chimico – Petrolchimico 16 ore</span></li></ul></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">5.4 Modulo C</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">: Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP: durata di 24 ore</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><strong>Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori </strong>(allegato XIV Dlgs 81/08)</div><div><ul><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">: durata minima 120 ore</span></div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo giuridico 28 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo tecnico 52 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo metodologico/organizzativo 16 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte pratica: 24 ore</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UD1: Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UD2: Criteri di progettazione 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UD3: Stesura del PSC e del fascicolo 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">UD4: Attività coordinamento 6 ore</span></li></ul></li></ul></li></ul></div><div>Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (dpr n. 177/2011)</div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Corso è valido per gli obblighi formativi</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">di cui all’art.2, lett. d), DPR n. 177/2011: durata minima 12 ore</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Giuridico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica 8 ore</span></li></ul></li></ul></div><div>Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008</div><div>PROGRAMMA DEI CORSI</div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Piattaforme di Lavoro e Mobili Elevabili (Ple)</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di una PLE è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span></li><li><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Tecnico-Teorico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica PLE che operano su stabilizzatori 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica per PLE che possono operare senza stabilizzatori 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica PLE con e senza stabilizzatori 6 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Gru per Autocarro</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di gru per autocarro è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span></li><li><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Tecnico-Teorico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Modulo Pratico 8 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla conduzione di Gru a Torre</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di gru a torre è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span></li><li><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica Gru a rotazione in basso 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica Gru a rotazione in alto 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica Gru a rotazione in basso e in alto 6 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratici per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span></li><li><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carrelli industriali semoventi 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carrelli semoventi a braccio telescopico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 8 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone 6 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Gru Mobili</span></div><div><ul><li></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 7 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica 7 ore</span></li></ul></li><li><div><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per le gru mobili su </span><span data-fusion-font="true" class="fs12lh1-5 cf2 ff1">ruote</span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1"> </span><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">con falcone telescopico o brandeggiabile oltre al modulo base si dovrà frequentare il seguente modulo aggiuntivo</span></div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte pratica 4 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Trattori Agricoli o Forestali</span></div><div><ul><li></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di trattori agricoli o forestali è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 3 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica trattori a ruote 5 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica trattori a cingoli 5 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Escavatori, Pale Caricatrici Frontali, Terne e Autoribaltabili a Cingoli</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di escavatori, pale caricatrici frontali e terne è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica escavatori idraulici 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica per escavatori a fune 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica caricatori frontali 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica terne 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica per autoribaltabili a cingoli 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 12 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Pompe per Calcestruzzo</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di pompe per calcestruzzo è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 7 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica 7 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Macchina Agricola Raccoglifrutta (Comunemente Detta Carro Raccoglifrutta Crf)</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di carri raccogli frutta (CRF) è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">8.3.10 Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Caricatori per la Movimentazione di Materiali (Cmm)</span></div><div> </div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Per l’utilizzo di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) è necessario il possesso da parte dell’operatore di almeno una delle seguenti abilitazioni.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica 4 ore</span></li></ul></li></ul></div><div><span class="fs17lh1-5 cf2 ff2">8.3.11 Corso di Formazione Teorico-Pratico per Lavoratori Addetti alla Conduzione di Carriponte</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Il modulo pratico è distinto per le diverse tipologie di comando, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina, per la durata, per ciascuna tipologia di comando, della durata di 6 ore.</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">L’abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di 7 ore.</span><ul><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Teorico-Tecnico 4 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando 6 ore</span></li><li><span class="fs12lh1-5 cf2 ff1">Parte Pratica carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina 7 ore</span></li></ul></li></ul></div><div> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:59:00 GMT</pubDate>
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